Separazioni e divorzi (artt. 6-12 D.L.132/2014)
La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” ha previsto una duplice possibilità a determinate condizioni:
1) Art. 6: Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
La Legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita, da almeno un avvocato per parte, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo le previsioni di legge, provvederà alla trasmissione ai Comuni competenti.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
2) Art. 12: Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di concludere, davanti all’ ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dopo non meno di 30 giorni i dichiaranti dovranno comparire nuovamente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione è considerata come mancata conferma. Questo significa che se non compaiono occorre partire dall’inizio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
I coniugi saranno invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di 30 giorni dalla stipula dell’Accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso.
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
• iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
• residenza di uno dei coniugi;
Il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.