Scheda

D.Lgs. 24 marzo 2024 n. 48: Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

A partire dal 28/04/2024 sono entrate in vigore una serie di modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con D. lgs. 259/2003, per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 48 del 24/03/2024.

L’aggiornamento normativo incide sulle procedure per l’installazione e la modifica degli impianti ricadenti nel perimetro applicativo del Codice, nonché per la realizzazione della connesse opere civili.

La novità maggiormente rilevante è rappresentata dall’introduzione, mediante il nuovo Allegato 12-bis al Codice, di una nuova modulistica unificata per la presentazione delle Istanze o delle Segnalazioni previste dagli articoli 44, 45 e 49 del Decreto legislativo 259/2003.

Le modifiche introdotte, inoltre, impongono la presentazione dell’adempimento attraverso il portale utilizzato dal SUAP.

Attraverso l’introduzione dell’articolo 49-ter, a tale proposito, è espressamente estesa ai procedimenti disciplinati dagli articoli da 44 a 49 del Codice la declaratoria di inefficacia del provvedimento di diniego o della Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi, ovvero dell’eventuale divieto di prosecuzione in caso di Scia, qualora adottati oltre i termini stabiliti e fatto salvo quanto previsto dell’articolo 21-nonies della Legge 241/1990.

Gli operatori di telefonia mobili sono tenuti a segnalare al Comune e all’ARPA l’attivazione dell’impianto assentito entro il quindicesimo giorno successivo alla messa in esercizio effettiva.

Attraverso una modifica dell’articolo 45, inoltre, è confermata la disciplina di favore attribuita all’installazione o modifica di impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto, ovvero degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico, qualora gli stessi abbiano una potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e una superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
Quest’ultima tipologia di installazione non soggiace alla presentazione della Scia, bensì ad una mera comunicazione al Comune e ad Arpa, con autocertificazione del rispetto delle normative settoriali applicabili.

Resta esclusa da qualsiasi adempimento presso il Comune e/o l’Arpa, viceversa, l’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, a patto che l’ingombro fisico non superiore a 20 litri.

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Dèrniere modification: 17/06/2024 17:51:52

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