Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
Seleziona una pagina

Servizi ai cittadini

Imu e Tasi Anno 2017

Scheda: TASI  Come già per il 2016,  sono escluse dal pagamento della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze e le fattispecie ad essa equiparate (art. 1 comma 14 Legge 208/2015). Le unità immobiliari in categoria catastale A1-A8-A9 sono soggette al pagamento della TASI nella misura del 2,5 per mille. IMU NOVITA' 2016 e confermata anche per l'anno 2017 - Agevolazione comodati (art. 1 comma 10 L. 208/2015) La legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 10 ha previsto lariduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati in categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
  • il soggetto passivo:
    • possiede in Italia solo l'immobile concesso in comodato ed essere residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
    • oppure possiede al massimo due abitazioni in Italia,entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (ossia una abitazione principale del comodante, purchè non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed una abitazione concessa in comodato);
  • utilizzo a titolo di abitazione principale da parte del comodatario (ossia con residenza anagrafia e dimora abituale);
  • il contratto di comodato sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per almeno 15 giorni dalla data della stipula è computato per intero. Il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per beneficiare dell'agevolazione, il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula dello stesso. I contratti verbali già in essere alla data del 1° gennaio 2016, possono essere registrati in qualunque momento ed avere valore retroattivo. La registrazione tardiva del contratto comporta l'applicazione di sanzioni nella misura stabilita dall'Agenzia delle Entrate. In caso di fabbricato concesso in comodato sottoposto a vincolo di storicità, la riduzione del 50% della base imponibile, qualora siano rispettate le condizioni di cui sopra, si cumula a quella prevista per gli immobili storici e la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta è pari al 25%. Sull'argomento vedasi anche la risoluzione MEF n. 1/DF del 17 febbraio 2016 Per il Comune di Giaveno l'agevolazione viene estesa anche alle pertinenze concesse in comodato unitamente all'abitazione all'abitazione (C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Per avvalersi dell'agevolazione statale, il contribuente deve attestare il possesso dei suddetti requisiti presentando la dichiarazione IMU entro il termine previsto dalla legge. La dichiarazione resta valida anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano situazioni modificative ai fini dell'imposta. ALIQUOTE IMU Aliquota indifferenziata del 10,6 per mille (come per anno 2016) per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili  Casistiche particolari:
Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - 10,60 per mille
Non è più possibile per i comuni, con regolamento comunale, assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate e relative pertinenze. (Legge 80 del 23/5/2014 art. 9 bis comma 1). Per questo motivo rientrano nel regime ordinario dell'imposta.
 Abitazione principale solo se classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze - 3,50 per mille
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 – A8 e A9), così come prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11. I terreni agricoli ubicati nel Comune di Giaveno sono esenti dall'IMU essendo il comune stato classificato nell'elenco predisposto dall'ISTAT "totalmente montano". Si ricorda che nel caso in cui l'immobile soggetto ad imposta sia classificato in categoria catastale "D" resta dovuta la quota statale nella misura del 7,6 per mille da versare con il codice tributo 3925; la differenza del 3 per mille  dovrà essere versata con codice tributo comunale 3930. Calcolatore IMU e TASI anno 2017   tabella aree edificabili residenziali tabella aree edificabili produttive Per pagare occorre  compilare il Modello F24 , usando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (Irpef, IVA, ecc.) o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (Inps, Inail, ecc.). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti IMU. La colonna presente nella sezione IMU del modello F24 relativa a "importi a credito compensati" non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
Codici tributo
CODICE COMUNE DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO COMUNALE CODICE STATO
E020 categoria catastale A/1-A/8-A/9 abitazione principale e relative pertinenze e assimilate 3912 -
E020 aree fabbricabili 3916 -
E020 altri fabbricati (esclusi categoria D) 3918 -
E020 fabbricati in categoria D 3930 3925
Modalità e termini di scadenza pagamenti anno 2016
Il pagamento dell’acconto, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2017. Il pagamento del saldo, pari al 50% del dovuto annuo, dovrà essere effettuato entro il 18 DICEMBRE 2017. Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore o uguale a euro 12,00 di imposta annua (art. 25 della L. 289/2002 richiamato dall’art 1, comma 168 della L. 296/2006). Modalità applicazione ravvedimento operoso per omesso versamento  (Dlgs 158/2015)
Ravvedimento Applicazione Sanzioni Interessi
ravvedimento "sprint" entro 14 gg. dalla scadenza 0,1% interessi legali dello 0,5% annuo rapportato ai giorni di ritardo dall'1/1/2015 al 31/12/2015, interessi legali dello 0,2% annuo rapportato ai giorni di ritardo dal 1/1/2016
ravvedimento "breve" dal 15° al 30° giorno di ritardo 1,5%
ravvedimento "intermedio" dal 31° al 90° giorno di ritardo 1,67%
ravvedimento "lungo" dopo il 90° giorno di ritardo e entro un anno 3,75%
Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l’importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella “Ravvedimento”.    
Ufficio di competenza:Tributi
Skip to content