Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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Servizi ai cittadini

Fondi per edifici di culto

Scheda:

PANORAMA NORMATIVO

La legge regionale 7 marzo 1989, n°15 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose. Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione” come da ultimo modificata dalla L.R. 11/2018, disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti. In particolare, la legge prevede:
  • la specifica individuazione nei P.R.G.C. dei Comuni di aree da destinarsi ad edifici religiosi individuate sulla base delle esigenze locali e assegnazioni delle stesse con deliberazione motivata del Consiglio Comunale alle varie confessioni religiose che ne abbiano presentato istanza;
  • l’utilizzo da parte dei Comuni dei fondi derivanti da proventi e oneri di urbanizzazione secondaria per interventi di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, di eliminazione totale o parziale delle barriere architettoniche nonché per opere di nuova realizzazione; in questo caso gli interventi sono ammissibili solo se le nuove opere sono poste in aree territoriali che presentino significativi incrementi di popolazione;
Sono da ritenersi sedi di culto:
  • Le chiese;
  • Le case parrocchiali;
  • I luoghi di catechesi per la religione cattolica;
  • Gli edifici corrispondenti per le altre confessioni religiose che abbiano stipulato con lo Stato Italiano l’intesa prevista dal comma 3 dell’art. 8 della Costituzione, pur in pendenza della legge di approvazione.
Per quanto concerne la Religione Cattolica sono da ritenersi ammissibili a contributo tutti gli edifici di culto elencati nei Decreti Vescovili o Arcivescovili ed in particolare le chiese parrocchiali, le chiese ex parrocchiali, le chiese di confraternite registrate, le chiese di enti vari registrati, le cappelle censite e comprese nel Decreto Vescovile, le chiese di enti locali territoriali, in tutti i casi è essenziale l’apertura al culto pubblico.  Restano invece escluse le cappelle non censite, le cappelle di proprietà privata o di istituti religiosi e comunque tutti gli edifici che per qualsiasi motivo non sono aperti al pubblico culto. Analoghi criteri sono applicati per le altre religioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande in bollo (tranne i casi di esenzione), devono essere inviate al  Comune di Giaveno via PEC (protocollo@cert.comune.giaveno.to.itentro e non oltre il 31 ottobre, (ad esempio entro il 31 ottobre 2023 per contributi anno 2024), a firma del legale rappresentante delle confessioni religiose e cioè del legale rappresentante della persona giuridica registrata. Le domande dovranno altresì essere autorizzate a norma dei regolamenti interni delle stesse confessioni, ad esempio:
  • Per i Cattolici: Ordinario Diocesano;
  • Per i Valdesi: Moderatore della Tavola Valdese;
  • Per la Comunità Ebraica: Rabbino;
Le domande, che potranno contenere anche programmi di intervento pluriennale, dovranno essere corredate dai seguenti elaborati tecnici e progettuali atti a documentare l’intervento stesso:
  • descrizione dell’intervento;
  • relazione illustrativa comprensiva dei cenni storici;
  • data di costruzione dell’immobile;
  • data dell’ultimo importante rifacimento dell’immobile;
  • computo metrico estimativo o, per gli interventi di modesto rilievo, preventivo di spesa;
  • elaborati grafici esplicativi dell’intervento edilizio;
  • documentazione fotografica relativa all’insieme monumentale e specifica dell’oggetto di intervento;
  • piano finanziario dell’opera che evidenzi sia i costi che la relativa copertura assicurata da finanziamento proprio (parrocchiale, diocesano, privato, ecc.) e/o di eventuali altri enti.
  • autorizzazione della diocesi
  • autorizzazione della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
Inoltre, per domande relative a nuove costruzioni:
  • relazione sulle motivazioni demografiche e di sviluppo urbanistico che supportino la richiesta di intervento.
Al fine di semplificare la procedura di presentazione delle domande, si fa presente che le necessarie autorizzazioni/nullaosta/ecc. (autorizzazioni delle competenti Soprintendenze, titoli edilizi, ecc.) dovranno essere allegate alla domanda solo se questa concerne lavori e opere già avviati; negli altri casi tali documenti potranno essere forniti in un secondo tempo indicativamente individuato nei 3 mesi successivi all’avvenuta assegnazione dei contributi.  COMPITI DEL COMUNE Il Comune destina agli interventi di cui alla legge in oggetto e, in assenza di interventi, può accantonare, una quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, la cui percentuale è stabilita dal Comune stesso, e iscrive tale quota in appositi capitoli del proprio bilancio. Tale fondo può essere altresì integrato con altri fondi propri del Comune. Il Comune adotta un programma complessivo e specifico per i diversi interventi sia tenendo conto delle domande pervenute, sia sulla base di proprie autonome valutazioni. Il programma è inserito, per memoria ed in occasione della prima modificazione utile, sia nel Programma Operativo delle Opere e degli Interventi Pubblici ex art. 37 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. sia nel Programma Pluriennale di Attuazione ex art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , per i Comuni che ne sono dotati. Nella scelta degli interventi il Comune dovrà comunque privilegiare gli edifici di interesse storico - monumentale vincolati o vincolabili ai sensi del D.Lgs.42/2004 e smi e valutare le esigenze di nuove costruzioni in rapporto all’incremento della popolazione e di eventuali nuovi insediamenti urbani. Si rileva ancora che la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di progetti che prevedono, ove possibile, l’abbattimento delle barriere architettoniche. I contributi deliberati dai Comuni, qualora i lavori non siano iniziati, salvo causa di forza maggiore, entro 24 mesi dall'assegnazione dei contributi stessi, sono revocati e reintegrati nel fondo

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Previa verifica contabile della totale copertura finanziaria della spesa, il Dirigente dell’Area Tecnica con propria determinazione impegna la spesa per la liquidazione dei contributi di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale programmatica. L’erogazione del contributo da parte del Comune avviene:
  • per l’80% entro 30 giorni dall’adozione del programma, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio lavori per le opere non iniziate e sempre subordinatamente alla consegna dei necessari documenti autorizzativi allegati alla richiesta di erogazione acconto.
  • Il saldo è liquidato, a conclusione dell’intervento, previa presentazione del rendiconto delle spese relative all’opera finanziata firmato dalla Direzione dei lavori e dal rappresentante legale della confessione religiosa beneficiaria del contributo allegati alla richiesta di erogazione saldo.
 
Ufficio di competenza:Ufficio Pianificazione
Allegati: A modello richiesta fondi edifici culto 2023
modello da utilizzare per la rendicontazione dei contributi concessi
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