PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI MALATTIE TRASMESSE DALLA ZANZARA TIGRE | Comune di Giaveno
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus);

Considerato che nel 2007, nel 2017 e nel 2020 si sono manifestate in Italia, dei focolai epidemici indotti da casi d’importazione di malattie di origine tropicale (febbre chikungunya e dengue), che sono state trasmesse localmente grazie alla presenza di un vettore competente (zanzara tigre);

Considerato che il sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dell’infestazione da zanzara tigre ha mostrato che nel territorio di questo Comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;

Vista la nota prot. 16374/23 del 23/06/2023 con la quale il Servizio di Prevenzione dell’ASL TO3 ha comunicato a questo Comune la presenza sul suo territorio di un caso confermato di malattia da dengue virus;

Dato atto dell’eccezionalità e della gravità del fenomeno manifestatosi, che comporta un pericolo incombente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l’incolumità dei cittadini e che determina l’urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all’imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l’ulteriore diffondersi del fenomeno;

Considerato al riguardo che l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all’insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

Considerato che il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, sancito dall’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e recepito da Regione Piemonte con DGR 15.05.2020, n. 9-1360, in presenza di un singolo caso sospetto o confermato di arbovirosi da virus chikungunya, dengue o Zika prevede la predisposizione di interventi di disinfestazione da avviarsi, nel periodo giugno-ottobre, entro 24 ore dalla notifica e per un raggio non inferiore ai 100 m (con valore ottimale di 200 m da valutare in base alla tipologia e densità abitativa) dall’abitazione o dal sito di presunta esposizione, ampliato di ulteriori 200 m qualora si verifichino altri casi all’interno della prima fascia;

Che l’area effettivamente sottoposta a intervento sarà stabilita dal Soggetto Attuatore regionale in seguito ad apposita ispezione del territorio, valutando anche l’eventuale presenza di barriere naturali o artificiali da utilizzarsi come confini e di siti particolarmente sensibili;

Che tale area sarà compresa all’interno di un raggio di 200 metri dalla piazza Molines.

Che gli interventi consisteranno in un intervento adulticida serale o notturno sulle aree verdi pubbliche e private, un intervento larvicida diurno sui siti di sviluppo larvale presenti su suolo pubblico e in interventi informativi e di rimozione e trattamento dei siti di sviluppo larvale presenti su suolo privato;

Considerato di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo dal 23/06/23 al 25/06/23, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e s.m. e i.;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m. e i.;

Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie– R.D. 27.7.1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR della Regione Piemonte n. 9-1360 del 15.05.2020;

ORDINA

 

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa

  1. di permettere l’accesso degli addetti alla disinfestazione per l’effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
  1. di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione in aree stradali nella notte del 23/06/23 sul 24/06/23.

 

ORDINA INOLTRE

  1. di attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
  1. di affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
  1. di adottare le seguenti precauzioni relative ai trattamenti adulticidi:

– durante il trattamento restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria

– tenere al chiuso gli animali domestici e ritirare o proteggere ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi ecc.) con teli di plastica

– prima del trattamento raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica in modo ermetico.

– dopo il trattamento rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell’uso

– procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano stati esposti al trattamento

– in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone

 

NEL CASO IN CUI I SUCCESSIVI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO DIANO ESITO NEGATIVO, I TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE SARANNO SOSPESI

 AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l’ASL, nonché ogni altro Agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

IL SINDACO

F.to: GIACONE CARLO

 

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