Commercio settore area pubblica | Comune di Giaveno
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Organigramma

Commercio settore area pubblica

Competenza: Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche (le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico), o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità. L'autorizzazione di tipologia A abilita all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio in concessione, nonché la partecipazione alle forme mercatali a cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l’esercizio in zone di sosta prolungata e l’esercizio occasionale su posteggi non assegnati o in spunta giornaliera; L'autorizzazione di tipologia B abilita all’esercizio dell’attività di vendita in forma itinerante e nelle fiere in tutto il territorio nazionale, nonché al domicilio del consumatore, nelle aree di sosta prolungata e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale. Requisiti: L’esercente deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali (in caso di vendita di prodotti del settore alimentare) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 59/2010 e non deve essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (cd. misure antimafia). In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Sia in caso di società che di ditta individuale, il possesso di uno dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. Procedure: RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI: Per le autorizzazioni di tipologia A la competenza è del Comune sede di posteggio: il rilascio di nuove autorizzazioni è effettuato sulla base di apposito bando comunale, oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet comunale. Per le autorizzazioni di tipologia B la richiesta deve essere presentata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', utilizzando la modulistica comunale. Alla stessa deve essere allegata copia di un documento di identità valido, copia del permesso di soggiorno (se trattasi di extracomunitari) e documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (nel caso di vendita del settore alimentare). MODIFICA RESIDENZA: In caso di modifica di residenza il titolare di autorizzazione di tipologia A o B ne deve dare comunicazione entro sessanta giorni al Comune di competenza che provvederà alle necessarie annotazioni. VALIDITA' L'autorizzazione di tipologia A è soggetta a revoca in caso di decadenza della concessione di posteggio, in caso di mancato utilizzo non giustificato del posteggio, per un periodo superiore a quattro mesi (corrispondenti a 17 giornate di mercato) per ciascun anno solare. L'attività di commercio itinerante (autorizzazione tipologia B) deve essere attivata entro 6 mesi dalla data del rilascio. SUBINGRESSO: In caso di subingresso deve essere presentata SCIA al Comune sede di posteggio (per la tipologia A) oppure al Comune di residenza o nel quale si intende iniziare l’attività (per la tipologia B), entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o fatto presupposto utilizzando la modulistica comunale e allegando copia dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata da notaio (o certificato notarile sostitutivo) e copia di un documento di identità valido, originale dell'autorizzazione e concessione di posteggio del cedente. Il subentrante può operare, fino al rilascio dell’autorizzazione, con la copia della Scia presentata al Comune. Il subingresso nella titolarità delle autorizzazioni di tipo A è subordinato al rispetto della destinazione merceologica del posteggio. AGGIUNTA O MODIFICA DI SETTORE: Per i titolari di autorizzazioni di tipologia B (itinerante) le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette a SCIA nella quale deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso del requisito professionale (nel caso di vendita del settore alimentare). Note: Si ricorda che, ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26/06/2010 e smi, l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica è subordinato alla Verifica Annuale della regolarità contributiva e fiscale.   vendita su area pubblica da parte di imprese agricole Ufficio: Ufficio Attività Economiche. Definizione: La ''vendita diretta'' dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si riferisce ai prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. L'attività di vendita al dettaglio, operata dai soggetti precitati, può essere operata in tutto il territorio della Repubblica. Requisiti: La vendita diretta al consumatore è permessa a qualsiasi tipo d'impresa agricola (individuale o societaria) purché iscritta nel Registro delle imprese di cui all'art.8 della legge n. 580/1993. Gli imprenditori individuali, i soci di società di persona o gli amministratori di società di capitale, cooperative e consorzi non devono essere stati condannati per delitto in materia igienico-sanitaria o frode alimentare, con sentenza passata in giudicato, nel quinquennio precedente all'avvio dell'attività di vendita. Procedure: L’attività di vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda agricola in maniera itinerante senza assegnazione di posteggio è soggetta a presentazione di apposita Scia al Suap del Comune in cui ha sede l’azienda agricola. L’avvio dell’attività di vendita su posteggio fisso è soggetto a presentazione di Scia con contestuale richiesta di concessione posteggio al Suap del comune competente Note: Si ricorda che, ai sensi della D.G.R. 20-380 del 26/06/2010 e smi, l’esercizio dell’attività di vendita su area pubblica è subordinato alla Verifica Annuale della regolarità contributiva e fiscale. Aree Mercatali (mercato del sabato, fiere-mercato, mercato dei funghi, mercato mensile dell'usato);  Fiera d'Autunno; Fiera di Primavera. Imprenditori agricoli (mercato agricolo giornaliero)
Responsabile: D.ssa Camelia Loretta
Personale:
Indirizzo: Via Maria Teresa Marchini 12 - Palazzina Ex Carabinieri - Piano terra
Telefono: 011.93.26.430
Fax: 011/9326451
Indirizzo email: commercio@comune.giaveno.to.it
Indirizzo PEC: suap@cert.comune.giaveno.to.it
Orario: mercoledì dalle 15
00 alle 17
00 - giovedì dalle 9
00 alle 12
00
Dipende da:AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO
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SERVIZI EROGATI DALL'UFFICIO

Servizi ai cittadini

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MERCATO GIORNALIERO IMPRENDITORI AGRICOLI
MODULI PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA-MERCATO DI PRIMAVERA E AUTUNNO
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