Ordinanza n°224 del 24.11.2021 rimozione neve e ghiaccio
DISPOSIZIONI PER RIMOZIONE NEVE E GHIACCIO IN APPLICAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla pulizia delle strade comunali in ottemperanza al disposto dell’art. 14 Codice della Strada.
RILEVATA la necessità particolare di mantenere i marciapiedi percorribili sgombri da neve e ghiaccio prevenendo situazioni di potenziale pericolo per i pedoni;
VISTO CHE, per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente si rende necessario garantire la rimozione neve dai marciapiedi prospicienti le vie cittadine e dalle falde dei tetti prospicienti fonti di potenziali pericoli con il coinvolgimento della cittadinanza interessata nella responsabilità solidale.
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare n 14 del 23.04.2013, in particolare l’art. 8 in base al quale tali attività competono ai proprietari e conduttori di abitazioni esercenti e loro dipendenti, oltre dettare norme comportamentali da adottarsi per la riduzione di rischi nei confronti di persone e cose;
RITENUTO di dover intervenire in esecuzione dei principi regolamentari a tutela della pubblica incolumità vista la stagione invernale particolarmente rigida;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada;
Visto il D.P.R. 16.12.1992 n.495 – Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice Della strada
Vista la legge 267 del 18.08.2000 sull’Ordinamento delle Autonomie locali;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile Area Tecnica in forza del Decreto Sindacale n. 08 del 29 giugno 2021 in base al quale sono state conferite funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i;
O R D I N A
Durante e dopo le nevicate e/o gelate e per l’intera stagione invernale 2021/2022:
1. Il divieto di spargere o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati;
2. Ai proprietari o amministratori di stabili di rimuovere i ghiaccioli formatisi sulle grondaie balconi o terrazzi o altre sporgenze nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti da scivolamento oltre il filo delle gronde o balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, atto ad evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l’area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili l’obbligo è esteso anche ai loro utilizzatori;
6. È fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazione, esercenti e loro dipendenti di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi fronte dei rispettivi fabbricati non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti –sdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare;
7. Tali operazioni di sgombero non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi destinate alla raccolta dei rifiuti;
8. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
9. Ai sensi degli art. 3 comma 3,4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il Responsabile del Settore Area Tecnica è l’Arch. Paolo CALIGARIS;
Contro il presente provvedimento può essere proposto:
– ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto suddetto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.n. 285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
– ricorso gerarchico al tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 Dicembre 1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1972 n. 1199.
Giaveno, 24 novembre 2021
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Paolo CALIGARIS
firmato digitalmente