ORDINANZA 201 del 03/12/2020 – DISPOSIZIONI RIMOZIONE NEVE E GHIACCIO | Comune di Giaveno
Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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Ai sensi dell’ Ordinanza n° 201 del 03/12/2020 durante e dopo le nevicate e/o gelate e per l’intera stagione invernale 2020/2021 :

  •  è vietato  spargere o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati
  • è fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili di rimuovere i ghiaccioli nonchè tutti i blocchi di neve o ghiaccio formatisi sulle grondaie balconi o terrazzi  balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, atto ad evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
  •  quando si effettua la rimozione  della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico;
  •  è fatto obbligo ai proprietari,  o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
  • alla rimozione della neve dai passi carrabili , l’obbligo è esteso anche ai loro utilizzatori;
  • e ’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di abitazione, esercenti e loro dipendenti di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi fronte dei rispettivi fabbricati non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti –sdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare;
  • le operazioni di sgombero non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi destinate alla raccolta dei rifiuti.

LEGGI TESTO: RT-2020-00201-00173

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