Ai sensi dell’ Ordinanza n° 201 del 03/12/2020 durante e dopo le nevicate e/o gelate e per l’intera stagione invernale 2020/2021 :
-  è vietato  spargere o accumulare sul suolo pubblico la neve rimossa dai cortili o altri luoghi privati
- è fatto obbligo ai proprietari o amministratori di stabili di rimuovere i ghiaccioli nonchè tutti i blocchi di neve o ghiaccio formatisi sulle grondaie balconi o terrazzi  balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici o cortili privati, atto ad evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;
-  quando si effettua la rimozione  della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico;
-  è fatto obbligo ai proprietari,  o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
- alla rimozione della neve dai passi carrabili , l’obbligo è esteso anche ai loro utilizzatori;
- e ’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori di abitazione, esercenti e loro dipendenti di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi fronte dei rispettivi fabbricati non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti –sdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare;
- le operazioni di sgombero non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento dei mezzi destinate alla raccolta dei rifiuti.
LEGGI TESTO: RT-2020-00201-00173