Scheda

Cambio di Residenza in tempo reale.
Art. 5 del DL n. 5/2012 convertito in L.n. 35/2012.

A partire dal 9 maggio 2012 le Amministrazioni Comunali sono tenute ad applicare le disposizioni contenute nel Art. 5 del DL n.5/2012, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35, in materia di Dichiarazioni di residenza (cambio di residenza da un altro comune, dall'estero e all'interno della città), previste dal decreto legge contenente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

La procedura prevede anche la possibilità di inviare la richiesta senza necessariamente presentarsi allo sportello e un accorciamento dei tempi per la definizione della pratica.
La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati sul sito del Comune di Giaveno (www.comune.giaveno.to.it) oppure ritirati allo sportello dell’Anagrafe, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contrassegnati da un asterisco) e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti e sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni che si trasferiscono, ovvero:
  • Per i cittadini italiani: copia del documento di identità di tutti i componenti della famiglia
  • Per i cittadini non appartenenti all' UE: i documenti specificati nell'ALLEGATO A
  • Per i cittadini appartenenti all' UE: i documenti specificati nell'ALLEGATO B
Il cittadino può presentare la dichiarazione di residenza o di cambio di indirizzo accedendo alla piattaforma ANPR (tramite identità digitale Spid o CIE) in qualsiasi momento, maggiori informazioni sono reperibili sul portale ANPR

Inoltre si raccomanda di dichiarare l'eventuale titolarità di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, caravan etc.. poiché il cambio di indirizzo viene comunicato automaticamente alla motorizzazione (che curerà l'invio del tagliando di aggiornamento del libretto di circolazione dei veicoli, mentre non é più necessario l'aggiornamento dell'Indirizzo sulla patente di guida).

L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.

Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche scegliendo una delle seguenti modalità: 
  • direttamente allo sportello dell'Ufficio anagrafe;
  • tramite  posta elettronica ordinaria o certificata: trasmettendo documento in formato PDF      sottoscritto (in caso di scansione di documento analogico si chiede l'invio di copia del documento di identità o, in alternativa, firma digitale);
  • tramite il portale ANPR accessibile al link sotto riportato accedendo con identità digitale SPID o CIE.

Tempi:
Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l'ufficio registra il cambio di residenza, con decorrenza dalla data di presentazione.
L'ufficio, a seguito della registrazione, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione senza che l'ufficio comunichi l'eventuale mancanza di requisiti, la registrazione si intende confermata.
Importante:
In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:
  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace
In caso di discordanza tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti il dichiarante sarà quindi segnalato alle autorità di Pubblica Sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Normativa:

Normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, legge n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 così come modificato dal decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012.

A seguito circolare della prefettura di Torino del 11 agosto 2014 n. prot. 2012-003605/area ii inerente il decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014 n. 80, si fa presente che ai fini del procedimento di iscrizione anagrafica, in sede di dichiarazione risulta l’obbligo di compilare il prospetto  con le informazioni relative ai titoli di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora (proprieta’, locazione o altro).
In mancanza non si dara corso al cambio di residenza.

Norme di riferimento
Legge 04 aprile 2012 n. 35
Legge 23 maggio 2014 n. 80

Ulteriori informazioni

Contatti

Anagrafe

Palazzina ex carabinieri, Via Maria Teresa Marchini 12
- Giaveno

011-9326427

anagrafe@comune.giaveno.to.it

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

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Ultimo aggiornamento pagina: 07/10/2024 10:09:27

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