Regione Piemonte - Città Metropolitana di Torino
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L’assegno unico e universale è un sostegno economico erogato dall’INPS alle famiglie, attribuito per ogni figlio minorenne a carico, fin dal 7° mese di gravidanza per i nuovi nati, fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni), senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’assegno è definito unico poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 43.240.

Dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 hanno presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS ha continuato ad erogare d’ufficio l’assegno, senza la necessità di presentare una nuova domanda. Nelle ipotesi di variazione rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda (ad esempio, la nascita di figli; la variazione o l’inserimento della condizione di disabilità del figlio; la dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio che raggiunge la maggiore età), il richiedente dovrà intervenire tempestivamente sulla domanda e adeguarne i contenuti, provvedendo laddove necessario anche alla presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Per chi la presenta per la prima volta o per chi ha avuto una domanda non accolta o decaduta e adesso è in possesso dei requisiti, la domanda può essere trasmessa da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Per le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2023, l’Assegno Unico e Universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2023.

Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere presentata:

  • Accedendo dal sito INPS al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta d’identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

Ai percettori di Reddito di Cittadinanza l’assegno è corrisposto automaticamente senza necessità di presentare domanda.

A decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’assegno:

  • il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli;
  • l’assegno di natalità (Bonus Bebè);
  • le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

Per maggiori informazioni cliccare il seguente link:

Assegno unico universale per i figli a carico

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