Scheda

La nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160), non presenta grandi novità rispetto alla normativa precedente.
A decorrere dal 2020 la TASI non è più dovuta.
Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Le scadenze di versamento sono : acconto 16 giugno 2025 e saldo 16 dicembre 2025
Per la determinazione dell’imposta dovuta é possibile utilizzare il calcolatore sottostante per il calcolo e la stampa del modello F24 necessario per il pagamento.


Dichiarazioni IMU 2024 : scadenza 30/06/2025. 

– Per l’anno 2025, è ridotta al 50% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso (per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 743, della L. 234/2021 era ridotta al 37,5%).
– Con la sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 13, comma 2 , quarto periodo del D.lgs. 201/2011 e s.m.i. nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” … “precisando che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare (Articolo 5-decies, comma 1, del D.L. 146/2021)” .
– Pertanto la definizione di abitazione principale é : “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
– All’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »

Quali soggetti interessa => Proprietari di immobili, titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; titolari di contratto di leasing.
Obblighi dichiarativi
=> Per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale unica – IMU – restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari. La dichiarazione redatta su modelli approvati dal Ministero o su modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Quali immobili riguarda
=>Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina l’imposta
=> La base imponibile per i fabbricati è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
La base imponibile per i terreni è data dal reddito domenicale, rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio di ogni anno.
Come si versa => Il versamento in autoliquidazione dell’imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di Giaveno E020 ed i seguenti codici tributo:

3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale per agricoltura
3914 terreni agricoli coltivati ed incolti
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)
3925 quota statale fabbricati D
3930 quota comunale fabbricati D

Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile.
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Non si eseguono versamenti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta per ciascuna obbligazione tributaria risulti pari o inferiore a € 12,00.

PARTICOLARITA’

USI GRATUITI:
L’IMU sull’immobile ad uso abitativo, ad eccezione di quelli accatastati in categoria A/1, A/8 o A/9, dato in comodato d’uso a figli o genitori che lo utilizzano come abitazione principale per il quale si applica l’aliquota deliberata dal Comune di Giaveno può essere ridotta del 50%. Per aver diritto all’ulteriore riduzione al 50% della base imponibile imu è richiesto che il contratto di comodato venga registrato, che comodante e comodatario risiedano entrambi nello stesso comune e che il comodante possieda un solo altro immobile ad uso abitativo, ove abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale, nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso. Il possesso di altri immobili non ad uso abitativo (negozi, uffici, terreni) non preclude l’accesso alla predetta agevolazione. Le pertinenze dell’immobile in comodato, seguono il medesimo criterio e pertanto possono essere cedute in uso gratuito nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal contribuente nella dichiarazione Imu.
CANONI CONCORDAT
I: l’imu sull’immobile ad uso abitativo locato a canone concordato, secondo quanto disposto dalla Legge n. 431/1998, è ridotta del 25%.
TERRENI
: sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nelle aree montane e collinari, di cui alla Circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 (il Comune di Giaveno è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare).

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Si ricorda che per i tributi versati in auto liquidazione, qualora non venga effettuato il relativo pagamento entro le scadenze fissate dalla normativa vigente o sia effettuato un versamento minore, è possibile regolarizzare la propria posizione contabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso applicando le seguenti sanzioni ridotte al tributo non versato. Sull’imposta dovuta dovranno altresì essere conteggiati gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo (MEF - Decreto del 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).


Contatti

Tributi

Palazzo Ex Caserma Carabinieri Via Maria Teresa Marchini 12 Piano Terra
- Giaveno

011-932.64.29
011-932.64.39

tributi@comune.giaveno.to.it

Unità organizzativa responsabile

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Last edit: 03/06/2025 08:42:50

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