La L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i., in particolare l’art. 14 c. 2 come sostituito dall’art. 6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione Piemonte la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite per un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo; in via generale il citato articolo prevede che:
- le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:
- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l’Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale; l’esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.