PROROGA ORDINARIA da
D.P.R. 380/01 Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014, poi così modificato dall'art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022)
2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014)
3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
La comunicazione/richiesta di Proroga va inviata tramite MUDE o via PEC se relativa a fascicoli non presenti sul portale MUDE
Per i costi di diritti di segreteria vedere tabella su link
PROROGA STRAORDINARIA per titoli edilizi, autorizzazioni paesaggistiche e strumenti attuativi.
La Legge 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 ha disposto una ulteriore proroga dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi (permessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività, autorizzazioni ambientali e paesaggistiche) rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024.
La comunicazione di proroga è condizionata alla verifica, da parte dell’intestatario del titolo abilitativo, dei seguenti requisiti:
- che alla data di comunicazione della proroga non siano decorsi i termini per l’inizio o la fine lavori;
- che il titolo edilizio abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Qualora le condizioni sopra dichiarate non risultassero verificate, la proroga non avrà validità e il titolo abilitativo edilizio risulterà decaduto alla scadenza naturale, con tutte le implicazioni conseguenti per eventuali opere eseguite oltre i termini di validità del titolo abilitativo e pertanto abusive.
La comunicazione può essere presentata in modalità esclusivamente telematica, utilizzando l'apposito modulo predisposto.
Il modulo descritto non deve essere utilizzato per le richieste di proroga previste dall'art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le quali occorre utilizzare il modello disponibile sulla piattaforma Mude Piemonte.