Scheda

La legge 69/2021 di conversione del D.L. Sostegni n. 41/2021 proroga al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del canone istituito con il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale. Il beneficio fiscale riguarda i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed i titolari delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91 e s.m.i. che sono esonerati dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID19.

Il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis) all’art. 65 c 6. prevede, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

A decorrere dal 2021, ai sensi del comma 816 della Legge 160/19, è istituito il nuovo canone che sostituisce i precedenti prelievi, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
Le autorizzazioni e le concessioni relative ai tributi sostituiti dal canone unico patrimoniale non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
L’ufficio comunale o la società concessionaria competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni del Regolamento vigente con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori.

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituito, nei modi e nei termini di legge, l’uso pubblico.
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento in oggetto hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Soggetto passivo

Ai sensi del comma 823 dell’articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione.
Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ed il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

Modalità e termini per il pagamento del canone
Le attività di riscossione e controllo dei versamenti del canone sono affidati in concessione alla società Ica srl, con sede operativa in C.so Francia 221/h – Rivoli, n. telefonico 011 95.76.501, ica.giaveno@icatributi.it
Gli importi del canone dovuto possono essere versati tramite il servizio di pagamento PagoPa, sul sito del Comune di Giaveno, nell’ambito dei Servizi on line.

Il canone temporaneo per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee è da corrispondere al momento del rilascio dell’atto di autorizzazione.


Contatti

Tributi

Palazzo Ex Caserma Carabinieri Via Maria Teresa Marchini 12 Piano Terra
- Giaveno

011-932.64.29
011-932.64.39

tributi@comune.giaveno.to.it

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Letzte Änderung: 24.05.2024 12:12:17

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